29 Marzo 2024

Quanti messaggi PEC avremmo utilizzato sin qui? Nessuno. La PEC diventerebbe necessaria solo da un certo punto in poi ossia quando la cancelleria dovrebbe dare comunicazioni ufficiali all’avvocato – anche se pure in tale circostanza si sarebbe potuto fare a meno della PEC, effettivamente, ma non vogliamo giungere a pretendere effetti speciali da film di fantascienza quali la firma digitale del messaggio e-mail ordinario (opzione presente da decenni in tutti i software per la posta elettronica).

Se il PCT fosse basato su un applicativo web come quello appena ipotizzato, avremmo risolto diversi problemi in un colpo solo:

  1. Non più necessario un software specifico per la creazione della busta;
  2. PEC non più necessaria per il mero invio del fascicolo;
  3. Maggior numero di formati di files accettabile, compresi DOC, DOCX, ODF;
  4. Infrastruttura cloud che ridurrebbe al minimo le interruzioni del servizio per manutenzione del sistema;
  5. Limite di 30 MB della busta superato – il fascicolo verrebbe salvato in cloud e non materialmente inviato alla cancelleria, poiché anche questa vi accederebbe da remoto;
  6. La data del deposito verrebbe indicata in modo certo ed inequivocabile nel PDF firmato contenente la comunicazione di avvenuto deposito che si scaricherebbe via browser;
  7. Verifica tecnica durante la creazione della busta e a monte del deposito della stessa;
  8. Non si ingolferebbe la casella PEC e non si avrebbe l’obbligo di conservare i messaggi PEC che l’attuale PCT prevede per ogni deposito – 4 email per invio!
  9. Inutilità dei protocolli locali (che già oggi sono concettualmente inaccettabili);
  10. Regole tecniche certe e predefinite sin dall’inizio.

Un sistema PCT così strutturato sarebbe stato talmente flessibile da agevolare il passaggio integrale al PCT già al 30 giugno 2014 poiché avrebbe semplificato di gran lunga le procedure necessarie per la costituzione delle parti in qualsiasi tipo di procedimento: se in luogo di un ricorso per decreto ingiuntivo l’avvocato iscrivesse un atto di citazione, costui all’atto del deposito del proprio fascicolo telematico potrebbe ricevere – sempre pre esempio – un codice alfanumerico, un PIN, da comunicare al Collega difensore di controparte, in modo che anche costui fosse in grado di accedere per mezzo dello stesso sistema al fascicolo di parte attrice e depositare la propria comparsa di costituzione in tempi e modi certi e precisi – N.B.: la possibilità di deposito telematico di atti di citazione presupporrebbe il superamento di alcune difficoltà tecniche quali la notifica dell’atto prima dell’iscrizione, problema ancora oggi irrisolto nonostante manchino meno di due mesi alla seconda scadenza del 31.12.2014.

AGGIORNAMENTO: a quanto pare è lo stesso Ministero della Giustizia a consigliare in che modo effettuare il deposito telematico di un atto di citazione. Leggi qui.

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