29 Marzo 2024
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L'Azzeccagarbugli.
L’Azzeccagarbugli.

Ci sbattiamo tanto per promuovere la figura dell’avvocato telematico o de “l’avvocato 2.0” e poi la stessa categoria professionale mostra di non aver ancora compreso che questa professione può sopravvivere solo svecchiandosi ed adeguandosi alle innovazioni tecnologiche. Quel che non si capisce, infatti, è che un lavoro intrinsecamente complesso come quello dell’avvocato troverebbe valido aiuto nelle tecnologie moderne e nei social network.

Invece no: secondo i piani alti del Consiglio Nazionale Forense, ancora nel 2014 – quasi 2015 – l’avvocato deve essere un soggetto che non deve farsi pubblicità, non deve attirare nuovi clienti attraverso operazioni di personal branding (che nel nostro codice deontologico viene definito come “divieto di accaparramento della clientela”) e, soprattutto, non deve usare i social network per promuovere la propria attività.

Posso anche capire che ci sia impedito di fare pubblicità allo studio con cartelloni stradali – WAIT! Anni fa ne ho visto uno agli arrivi dell’aeroporto di Lamezia Terme e qualche mese fa ho visto la pubblicità di uno studio legale sui tabelloni dello stadio durante una partita fuori casa della Reggina – ma non riuscirò mai a tollerare il fatto che il nuovo codice deontologico forense, in vigore dal prossimo gennaio 2015, non sia stato aggiornato alle novità tecnologiche a disposizione dell’umanità.

Il nuovo art. 35 (ex art. 17) del codice deontologico recita così:

Art. 35 – Dovere di corretta informazione

8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.

Il comma 8 ci impedisce di mostrare il cosiddetto portfolio, l’elenco di clienti più o meno noti al pubblico che ci consentirebbe di promuovere l’immagine del nostro studio. Premesso che personalmente mai sognerei di mettere un portfolio di clienti nel mio sito per evidenti ragioni di privacy e perché lo stesso codice deontologico mi impedisce di farlo, tuttavia questa limitazione esiste solo in Italia. All’estero, infatti, lo studio legale è considerato una vera e propria azienda e, pertanto, in quanto tale deve fare promozione degna di un’azienda, con cartelloni stradali e esposizione del portafoglio di clienti – che ovviamente avranno preventivamente autorizzato lo studio alla spendita del nome.

9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.

Qui i nodi vengono al pettine: in quanto avvocati possiamo soltanto creare siti web su domini che possediamo. Se abbiamo aperto una pagina su Facebook o Google+ per lo studio legale, questa dovrà essere chiusa e non si potrà nemmeno fare in modo che un dominio in nostro possesso rinvii il visitatore alle suddette pagine sui social networks.

Dunque www.matteoriso.it deve essere l’unico sito web per l’avvocato Matteo Luigi Riso e costui non potrà usare il dominio in questione per collegare la pagina di Google+ Business o di Facebook ma, al contrario, dovrà acquistare uno spazio per l’hosting del sito web e installarci WordPress o Joomla!, oppure scrivere qualche paginetta con Word e salvarla via FTP in formato HTML. I social networks, quindi, restano affare esclusivamente privato per il professionista: costui potrà usare Facebook, G+ o Twitter per pubblicare selfies con gli amici all’aperitivo delle 19 o le foto in costume da bagno mentre sta a prendere il sole sulla spiaggia, ma non potrà promuovere la propria attività professionale attraverso le piattaforme che nel 2014 generano tre quarti dell’intero traffico in Internet.

Questa limitazione esisteva formalmente anche prima ma adesso è divenuta un fatto concreto, scritto nero su bianco e persino pubblicato su Gazzetta Ufficiale; tuttavia viene da chiedersi perché il CNF abbia battuto la strada dell’asocialità digitale e, impulsivamente, mi verrebbe da rispondere che sia l’ennesimo tentativo di ostacolare la crescita dei giovani avvocati che usano queste tecnologie più agevolmente rispetto ai loro Colleghi più anziani, ma sono sicuro che non si tratti di questo.

Credo, piuttosto, che il CNF sia incapace di liberare questa professione dall’immagine austera che un tempo le si conferiva. In tempi lontani all’avvocato si riservavano inchini e onori tipicamente riservati a figure di provata eccellenza ma oggi i tempi sono drasticamente cambiati e degli inchini e degli onori l’avvocato moderno non se ne fa nulla. A quest’ultimo interessa soprattutto svolgere agevolmente la propria professione e guadagnare qualcosa per poter sopravvivere fra tasse, cassa forense obbligatoria, e spese quotidiane per la famiglia; purtroppo, però, la situazione per i giovani avvocati non è delle migliori e la clientela, soprattutto, nelle piccole realtà locali, quando deve rivolgersi ad un avvocato, lo fa andando dal professionista anziano e rinomato piuttosto che dar fiducia al giovane sconosciuto. La promozione attraverso i social networks, invece, permetterebbe ai giovani legali di farsi conoscere parlando la stessa lingua parlata da una vasta clientela potenziale e non il forbito avvocatese che ancora parecchi Colleghi sfruttano come arma di distruzione di massa nei confronti di coloro che non conoscono certi vocaboli e certe figure retoriche.

Spiace scriverlo ma il mancato svecchiamento è un’occasione persa per ridare vigore ad una professione agonizzante.

 

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